Analisi dei rischi del progetto Greenoil Mottalciata
Comunicato Stampa
In merito all’impianto che la Greenoil vorrebbe realizzare a Mottalciata, la terminologia spesso inappropriata usata nel progetto, porta a far pensare di avere del biodiesel in cogenerazione, quando invece esso si conforma come un semplice grasso animale che non ha subìto, come emerge dalla documentazione stessa, tutti i processi che il reg. UE 142/2011 stabilisce per la produzione del biodiesel (se non sono intervenute ad oggi autorizzazioni ministeriali che avallino tale procedura).Tale materiale deve pertanto essere considerato grasso di categoria 1 in un motore a combustione interna (MCI), e quindi sottoposto al reg. 142/2011 modificato dal reg. 592/2014. Tra l’altro, proprio per il reg. 142/2011, la miscelazione delle tre categorie nell’impianto Greenoil trasforma i SOA (sottoprodotti di origine animale) nella categoria più pericolosa, di conseguenza va considerato tutto di cat. 1 (va ricordato anche l’acquisto di biodiesel da altri fornitori non specificati ed in questo caso l’autorizzazione dovrebbe esistere).
Trattandosi quindi di una cogenerazione di grassi animali, tutto
ruota attorno alle leggi di materia sanitaria veterinaria e ambientale:
reg. 142/2011, 1069/2009 e 592/2014, ma non solo: anche il 749/2011 che
ha modificato il 142. In particolare, il 592/2014 è stato partorito
dalla Commissione DGSANCO dopo essere passato al vaglio dell’ENVI che ha
sostanzialmente inserito le clausole di salvaguardia ambientale come
l’incenerimento dei fumi con le note temperature di 1100 gradi e di 850
gradi ed i relativi tempi di passaggio che un MCI non può tecnicamente
rispettare. Per questo risulta indispensabile, nella discussione in
Conferenza dei Servizi, la presenza dei servizi veterinari che, alla
luce del reg. 142 modificato, devono fare rispettare le norme in materia
che sono di difficile comprensione per un responsabile ad es. del
Servizio Igiene , ma di facile comprensione per un dirigente
veterinario del Dipartimento di Prevenzione del Servizio di Sanità
Pubblica Veterinaria.Già altri impianti in Italia sono stati bocciati
per quanto riguarda la combustione dei grassi in motori a combustione
interna.
Ad esempio per l’impianto INALCA a Modena nel 2012, in base al parere
del Ministero dell’Ambiente in risposta ai quesiti delle Province di
Bergamo e Modena (2011-2012), si comprese che il cat. 1 era un RIFIUTO e
non un SOTTOPRODOTTO, BIOMASSA, FONTE RINNOVABILE, come presentato nel
progetto iniziale. L’ulteriore conferma arrivò anche dalla facoltà di
Medicina Veterinaria dell’Università di Bologna e dalla DGSANCO di
Bruxelles. E’ importante ricordare che gli incentivi legati
all’incenerimento sono i più elevati in Europa e fanno gola a molteplici
attori del settore, e per questo motivo purtroppo le Province si
trovano a dover affrontare le ire dei cittadini o dei comitati e le
rivendicazioni delle Aziende alle quali spesso viene dato un parere
preventivo positivo prima dell’inizio dell’istruttoria. Il paradosso è
che da una certa quantità di Rifiuti di carcassa è possibile ricavare
al massimo il 20% di grasso.
Il resto è destinato all’incenerimento in inceneritori industriali o
in cementifici, ed il consumo energetico per produrre tale combustibile è
tre volte l’energia prodotta. Ancora più significativa è la normativa
152/06, art. 184 bis , che definisce cosa è RIFIUTO e cosa è
SOTTOPRODOTTO, e il rispetto dei quattro punti contemporaneamente non
avviene nel nostro caso, escludendo di fatto il SOA dalle biomasse e
fonti rinnovabili, come confermato da tutte le successive sentenze di
Cassazione. Recentissimo è l’ulteriore chiarimento del Ministero
dell’Ambiente che il 4 Dicembre 2015 ha evidenziato in una breve nota
(Prot. 0015903) che i grassi animali, indifferentemente dalla categoria,
non possono essere usati come combustibile.
Le metodologie ammesse per lo smaltimento dei grassi di cat. 1, i
peggiori , sono quattro (reg. 142/2011, allegato IV). La quinta è il
motore endotermico (MCI) ma per essa, a differenza delle altre quattro,
non è stata inserita la procedura, e questo è il motivo per il quale la
commissione ambiente in Europa ha deciso di inserire la post combustione
dei fumi nel reg. UE 592/2014, al fine di tutelare la salute dei
cittadini in quanto non è possibile rispettare le temperature ed i tempi
di passaggio (emissioni certe di IPA certificate dalla UE). Il
materiale di cat. 1 viaggia con targa nera, destinato allo smaltimento,
colorato con GHT se incenerito in luogo diverso da dove viene
trasformato, proprio in quanto le frodi del settore sono notevoli ed
esiste un mercato mondiale dei grassi di dubbia provenienza che
viaggiano via nave. Resta famoso il caso di ANDRIA (operazione “Oro
colato”), scoperto dalla Spagna, ma lo stesso prodotto era finito in
tutte le parti del mondo.
Occorre anche ricordare che il reg. UE 592/2014 ha di fatto spostato
il trattamento dei grassi in motori endotermici (MCI) dall’allegato IV
(trasformazione) all’allegato III (smaltimento).Lo stesso Consiglio di
Stato (Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, Adunanza di Sezione
del 19 novembre 2015, Num. Affare 01911/2015) si è espresso in merito,
nel parere richiesto dal Ministero dell’Ambiente, dividendo i grassi
animali nelle classi A, B e C (come da specifiche tecniche UNI), ma
chiarendo che solo una parte di essi potrà essere riqualificata a
SOTTOPRODOTTO ed inserito nel famoso allegato X alla parte quinta del
152/2006. Appare quindi evidente che pensare di chiamare il cat. 1
SOTTOPRODOTTO e non RIFIUTO , vorrebbe dire stravolgere completamente le
norme in materia (nel cat. 1 ci sono cani, gatti, animali da circo,
MSR, materiale sequestrato transfrontaliero spesso incellofanato, ecc ).
Il Ministro dell’Ambienti Galletti, a seguito del succitato parere
del Consiglio di Stato, ha firmato pochi giorni fa il decreto che è al
vaglio della Corte dei Conti, ma logicamente un Ministero, in una
materia con tante sfaccettature, non può esimersi dal rispetto del
152/2006, che è il suo testo base. Le leggi in materia vanno rispettate e
qualora esse siano di dubbia interpretazione , le Province hanno il
dovere di prescrivere tutti i sistemi atti a proteggere la salute dei
cittadini imponendo la post combustione dei fumi a 850 o 1100 gradi, e
le migliori tecnologie disponibili (BAT) come può essere ad esempio un
abbattitore di ossidi di azoto (NOx), largamente emessi in caso di
combustibile originante da grassi animali. L’obiettivo, si spera
condiviso da tutti, è di rendere l’ambiente sicuro e vivibile, anche
perché tali attività insalubri di cat. 1 arrivano e poi
svaniscono perché sono esclusivamente legate ad investimenti
finanziari e al GSE, che qualora dovesse recedere dai noti incentivi che
arrivano fino a 280 euro al megawatt, anche tutto il bene dichiarato al
territorio svanirebbe.
Ingegnere ambientale
Deputato commissione Ambiente
Dott Monfredini Roberto
Direttivo Medicina Democratica
Presidente AIF Ambientinforma
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