“Un Paese che distrugge la sua scuola non lo fa mai solo per soldi, perché le risorse mancano, o i costi sono eccessivi. Un Paese che demolisce l’istruzione è già governato da quelli che dalla diffusione del sapere hanno solo da perdere.” Italo Calvino

Mottalciata - Busto/Monfredini (M5S): Animali non sono biocombustibile

Analisi dei rischi del progetto Greenoil Mottalciata

Comunicato Stampa

In merito all’impianto che la Greenoil vorrebbe realizzare a Mottalciata, la terminologia spesso inappropriata usata nel progetto, porta a far pensare di avere del biodiesel in cogenerazione, quando invece esso si conforma come un semplice grasso animale che non ha subìto, come emerge dalla documentazione stessa, tutti i processi che il reg. UE 142/2011 stabilisce per la produzione del biodiesel (se non sono intervenute ad oggi autorizzazioni ministeriali che avallino tale procedura).Tale materiale deve pertanto essere considerato grasso di categoria 1 in un motore a combustione interna (MCI), e quindi sottoposto al reg. 142/2011 modificato dal reg. 592/2014. Tra l’altro, proprio per il reg. 142/2011, la miscelazione delle tre categorie nell’impianto Greenoil trasforma i SOA (sottoprodotti di origine animale) nella categoria più pericolosa, di conseguenza va considerato tutto di cat. 1 (va ricordato anche l’acquisto di biodiesel da altri fornitori non specificati ed in questo caso l’autorizzazione dovrebbe esistere). 

Trattandosi quindi di una cogenerazione di grassi animali, tutto ruota attorno alle leggi di materia sanitaria veterinaria e ambientale: reg. 142/2011, 1069/2009 e 592/2014, ma non solo: anche il 749/2011 che ha modificato il 142. In particolare, il 592/2014 è stato partorito dalla Commissione DGSANCO dopo essere passato al vaglio dell’ENVI che ha sostanzialmente inserito le clausole di salvaguardia ambientale come l’incenerimento dei fumi con le note temperature di 1100 gradi e di 850 gradi ed i relativi tempi di passaggio che un MCI non può tecnicamente rispettare. Per questo risulta indispensabile, nella discussione in Conferenza dei Servizi, la presenza dei servizi veterinari che, alla luce del reg. 142 modificato, devono fare rispettare le norme in materia che sono di difficile comprensione per un responsabile ad es. del Servizio Igiene , ma di facile comprensione per un dirigente veterinario del Dipartimento di Prevenzione del Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria.Già altri impianti in Italia sono stati bocciati per quanto riguarda la combustione dei grassi in motori a combustione interna.
Ad esempio per l’impianto INALCA a Modena nel 2012, in base al parere del Ministero dell’Ambiente in risposta ai quesiti delle Province di Bergamo e Modena (2011-2012), si comprese che il cat. 1 era un RIFIUTO e non un SOTTOPRODOTTO, BIOMASSA, FONTE RINNOVABILE, come presentato nel progetto iniziale. L’ulteriore conferma arrivò anche dalla facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università di Bologna e dalla DGSANCO di Bruxelles. E’ importante ricordare che gli incentivi legati all’incenerimento sono i più elevati in Europa e fanno gola a molteplici attori del settore, e per questo motivo purtroppo le Province si trovano a dover affrontare le ire dei cittadini o dei comitati e le rivendicazioni delle Aziende alle quali spesso viene dato un parere preventivo positivo prima dell’inizio dell’istruttoria. Il paradosso è che da una certa quantità di Rifiuti di carcassa è possibile ricavare al massimo il 20% di grasso. 
Il resto è destinato all’incenerimento in inceneritori industriali o in cementifici, ed il consumo energetico per produrre tale combustibile è tre volte l’energia prodotta. Ancora più significativa è la normativa 152/06, art. 184 bis , che definisce cosa è RIFIUTO e cosa è SOTTOPRODOTTO, e il rispetto dei quattro punti contemporaneamente non avviene nel nostro caso, escludendo di fatto il SOA dalle biomasse e fonti rinnovabili, come confermato da tutte le successive sentenze di Cassazione. Recentissimo è l’ulteriore chiarimento del Ministero dell’Ambiente che il 4 Dicembre 2015 ha evidenziato in una breve nota (Prot. 0015903) che i grassi animali, indifferentemente dalla categoria, non possono essere usati come combustibile. 
Le metodologie ammesse per lo smaltimento dei grassi di cat. 1, i peggiori , sono quattro (reg. 142/2011, allegato IV). La quinta è il motore endotermico (MCI) ma per essa, a differenza delle altre quattro, non è stata inserita la procedura, e questo è il motivo per il quale la commissione ambiente in Europa ha deciso di inserire la post combustione dei fumi nel reg. UE 592/2014, al fine di tutelare la salute dei cittadini in quanto non è possibile rispettare le temperature ed i tempi di passaggio (emissioni certe di IPA certificate dalla UE). Il materiale di cat. 1 viaggia con targa nera, destinato allo smaltimento, colorato con GHT se incenerito in luogo diverso da dove viene trasformato, proprio in quanto le frodi del settore sono notevoli ed esiste un mercato mondiale dei grassi di dubbia provenienza che viaggiano via nave. Resta famoso il caso di ANDRIA (operazione “Oro colato”), scoperto dalla Spagna, ma lo stesso prodotto era finito in tutte le parti del mondo. 
Occorre anche ricordare che il reg. UE 592/2014 ha di fatto spostato il trattamento dei grassi in motori endotermici (MCI) dall’allegato IV (trasformazione) all’allegato III (smaltimento).Lo stesso Consiglio di Stato (Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, Adunanza di Sezione del 19 novembre 2015, Num. Affare 01911/2015) si è espresso in merito, nel parere richiesto dal Ministero dell’Ambiente, dividendo i grassi animali nelle classi A, B e C (come da specifiche tecniche UNI), ma chiarendo che solo una parte di essi potrà essere riqualificata a SOTTOPRODOTTO ed inserito nel famoso allegato X alla parte quinta del 152/2006. Appare quindi evidente che pensare di chiamare il cat. 1 SOTTOPRODOTTO e non RIFIUTO , vorrebbe dire stravolgere completamente le norme in materia (nel cat. 1 ci sono cani, gatti, animali da circo, MSR, materiale sequestrato transfrontaliero spesso incellofanato, ecc ).
Il Ministro dell’Ambienti Galletti, a seguito del succitato parere del Consiglio di Stato, ha firmato pochi giorni fa il decreto che è al vaglio della Corte dei Conti, ma logicamente un Ministero, in una materia con tante sfaccettature, non può esimersi dal rispetto del 152/2006, che è il suo testo base. Le leggi in materia vanno rispettate e qualora esse siano di dubbia interpretazione , le Province hanno il dovere di prescrivere tutti i sistemi atti a proteggere la salute dei cittadini imponendo la post combustione dei fumi a 850 o 1100 gradi, e le migliori tecnologie disponibili (BAT) come può essere ad esempio un abbattitore di ossidi di azoto (NOx), largamente emessi in caso di combustibile originante da grassi animali. L’obiettivo, si spera condiviso da tutti, è di rendere l’ambiente sicuro e vivibile, anche perché tali attività insalubri di cat. 1 arrivano e poi svaniscono perché sono esclusivamente legate ad investimenti finanziari e al GSE, che qualora dovesse recedere dai noti incentivi che arrivano fino a 280 euro al megawatt, anche tutto il bene dichiarato al territorio svanirebbe.  

Dott Busto Mirko
Ingegnere ambientale
Deputato commissione Ambiente 

Dott Monfredini Roberto
Direttivo Medicina Democratica
Presidente AIF Ambientinforma

 

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